Obbligatorietà del BIM per le procedure con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro
Nel limite e nel rispetto delle censure mosse dal Governo sul comma 2-bis dell’art. 9 della legge provinciale 16/2015, introdotto dalla Omnibus 2025, si invitano le Stazioni Appaltanti provinciali ad adoperarsi, nelle more dell’adeguamento della norma provinciale, al rispetto della disciplina codicistica nazionale sull’obbligatorietà del BIM.
In particolare, si ricorda, quale regola generale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di utilizzare metodi e strumenti digitali di gestione informativa delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.
Si esclude, invece, l’applicazione di tali metodi e strumenti digitali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere già realizzate con tali metodi digitali.
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