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CGUE - il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto viola il diritto dell’Unione

10/02/2026, 10:55

Con questa sentenza la Corte di Giustizia esamina la compatibilità dell’istituto del diritto di prelazione, previsto per il promotore nella finanza di progetto dall’art. 183, comma 15 del codice previgente (attualmente all’art. 193, comma 12 D.Lgs. 36/2023) con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti sanciti dalla direttiva sui contratti di concessione (artt. 3 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento e del Consiglio  - contratti di concessione).

Per quanto riguarda la parità di trattamento la Corte osserva che il diritto di prelazione consente al promotore di ottimizzare l’offerta alla luce delle proposte degli altri concorrenti, violando così il principio di uguaglianza.

Tale violazione non può essere giustificata dal margine di apprezzamento riconosciuto dalla direttiva agli enti aggiudicatori nella definizione della procedura di affidamento, perché la relativa discrezionalità resta sempre subordinata alle disposizioni della direttiva e ai principi di trasparenza e uguaglianza .

In sintesi, la Corte conclude che la normativa italiana non rispetta la direttiva sulle concessioni né può avvalersi di alcuna eccezione prevista dal diritto dell’UE per giustificare tale violazione.  

Tale decisione deriva da una domanda di pronuncia pregiudiziale, pertanto vincola altresì i giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Pertanto sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione della documentazione di gara in procedure di concessione con finanza di progetto.


In allegato: Sentenza CDGUE - nella causa C-810/24 Urban Vision del 05/02/2026.