Chiarimenti di ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti di servizi affidati ai gestori delle reti pubbliche titolari di diritti esclusivi
Si informa che l’ANAC, con parere inviato in data 24 novembre 2025 in risposta ai quesiti formulati da ACP, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti di servizi affidati ai gestori delle reti pubbliche titolari di diritti esclusivi riconosciuti da disposizioni legislative o regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’Autorità ha affermato che gli obblighi di tracciabilità in caso di affidamento di appalti di servizi (ad esempio, un nuovo allacciamento alla rete) sono adempiuti mediante acquisizione del CIG da parte del gestore (stazione appaltante affidataria ai sensi dell’art. 56 comma 1 lett. a del Codice) e non dell’ente pubblico (stazione appaltante affidante).
Gli obblighi di tracciabilità insorgono infatti nel momento in cui il flusso di denaro pubblico fuoriesce dal perimetro pubblico.
SV
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