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Aggiornamento del Vademecum Affidamenti diretti e Vademecum AD Accordi quadro

09/03/2026, 12:15

Si comunica che sono stati aggiornati i due Vademecum in oggetto.

In entrambi sono state apportate le seguenti modifiche:

  • È stato tolto il seguente passaggio nel capitolo dedicato alla Spending review perché ritenuto fuorviante: “Ai sensi del parere ANAC n. 54 del 16/10/2024 é possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip/ACP, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip/ACP.

La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica. La stazione appaltante deve motivare e dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini qualitativi/quantitativi rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro.

La Spending review provinciale (art. 21-ter l.p. 1/2002) però, stabilisce che le Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, per gli affidamenti sopra la soglia di rilevanza comunitaria devono ricorrere esclusivamente alle convenzioni ed accordi quadro stipulate da ACP. Pertanto quanto indicato da ANAC risulta in linea con la disciplina prevista dall´art. 21-ter LP 1/2002 relativamente ai soli affidamenti di importo inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. 

In analogia di quanto esposto sopra, si applica questa regola anche agli acquisti sul mercato elettronico provinciale (MEPAB).

Si consiglia di comprovare l’avvenuta verifica di convenzioni attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante “screenshot” datati).

Si ricorda che la violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, c.d. “    benchmarking”) comporta in ogni caso la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).”